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Status Giuridico del Volontariato

ANC Morciano di Romagna Status Giuridico del Volontariato

Status Giuridico del Volontariato

Posted By Carlo Arcaroli

STATUS GIURIDICO DEL VOLONTARIO

In base alla vigente normativa, il volontario che fa parte di un Gruppo di Volontariato, anche nella fase dell’ emergenza, non gode di particolare qualificazione giuridica. In altri termini, è un cittadino che presta attività di volontariato “in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà” (art. 2 legge n. 266/1991).

Lo status del soggetto investito di “mansioni di interesse pubblico” viene identificato dal Codice Penale come:

  • incaricato di pubblico servizio (art.358);
  • esercente un servizio di pubblica utilità.

Non può essere, pertanto, un pubblico ufficiale in base all’art. 357 codice penale.

Pubblico ufficiale è colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, ruoli che in nessun caso sono del volontario. Come
emerge dal citato articolo del codice penale, vi sono vari tipi di pubblico ufficiale, ma per ribadire il concetto il volontario in attività non è un agente delle Forze
dell’Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale, Guardia di Finanza…).

In nessun caso, quindi, il volontario è un pubblico ufficiale, come lo sono invece le Forze dell’Ordine, potendo operare al più solo come supporto / complemento a queste ultime, affiancandosi ad esse con le proprie diverse competenze.
Così, da un lato il volontario non può agire da pubblico ufficiale, dall’altro il cittadino non può chiedere /pretendere che il volontario in attività assuma tali
compiti.

Agli effetti della legge penale (art.358), sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio […]”).
Il pubblico servizio è attività caratterizzata dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, essendo solo accessoria
o complementare a questa.

Nello svolgimento delle proprie mansioni, il volontario è soggetto a responsabilità di ordine:

  • morale (riguarda la propria coscienza);
  • legale, civile e penale;
  • disciplinare, che consiste nella violazione di norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti interni del Gruppo di appartenenza.

Cosa il Volontario non può assolutamente fare come incaricato di pubblico servizio.

Per prima cosa tutto ciò che ricade nelle funzioni del pubblico ufficiale. Ecco alcuni esempi:

  • chiedere i documenti e/o effettuare perquisizioni;
  • procedere al fermo di una persona;
  • elevare contravvenzioni;
  • intervenire in ambito di ordine pubblico;
  • gestire autonomamente come singolo o come squadra la viabilità stradale, acquea, pedonale (comprese qualsiasi tipo scorta). Eccezion fatta per i servizi danti le scuole negli orari d’entrata ed uscita degli alunni.

E, inoltre:

  • violare i limiti di velocità;
  • assumere ruoli operativi tipici di altri Enti, quali ad esempio:
    • gestione dell’intervento tecnico urgente di contenimento e spegnimento di un incendio, di rimozione di intonaci e/o di oggetti pericolanti, diapertura porta di un appartamento (sono compiti dei V.F.);
    • dare prestazioni tecniche sanitarie (è compito di un medico).

Non è ammesso l’uso di segnali distintivi (le cosiddette “palette”) in quanto lo stesso è riservato al personale incaricato della prevenzione e dell’accertamento dei reati in materia di circolazione (artt. 11 e 12 del Codice della Strada e artt. 21-24 del conseguente regolamento di esecuzione ed attuazione).

Fra i “soggetti” autorizzati all’uso del segnale distintivo (elencati all’articolo 12 del Codice della Strada) non figurano i volontari ai quali non è permesso svolgere servizi di polizia stradale e pertanto non possono e non debbono operare nonché detenere palette durante il normale svolgimento delle attività istituzionali.